Art. 2

In vigore dal 5 feb 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 150. - CARUSO
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