Art. 2
In vigore dal 5 feb 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 150. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-25;6#art-2