Art. 1
In vigore dal 6 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 46, 47, 48 relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Laurea in lingue e letterature straniere
Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e di quattro anni.
Possono iscriversi al corso di laurea in lingue e letterature straniere i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, nonché i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici. Per questi ultimi occorre aver frequentato con esito positivo, un corso annuale integrativo.
Nella durata quinquennale del corso degli studi secondari, vanno compresi tutti gli istituti di istruzione secondaria, i cui corsi abbiano avuto o abbiano una durata complessiva di otto anni dopo l'istruzione primaria (scuole elementari), ovvero di cinque anni dopo la scuola media inferiore.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) Glottologia;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Geografia, soprattutto antropica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Lingua e letteratura russa;
5) Linguistica;
6) Lingua e letteratura romena;
7) Lingua e letteratura portoghese;
8) Lingua e letteratura ispano-americana;
9) Letteratura nord-americana (anglo-americana);
10) Didattica delle lingue moderne;
11) Filologia ispanica;
12) Filologia slava;
13) Geografia politica ed economica;
14) Letterature moderne comparate;
15) Lingua e letteratura latina;
16) Sociologia;
17) Letteratura italiana moderna e comparata;
18) Storia dell'Europa orientale;
19) Storia della lingua francese;
20) Storia della lingua inglese;
21) Storia medioevale;
22) Storia dei paesi ispano-americani;
23) Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
24) Storia del Risorgimento;
25) Storia americana;
26) Storia del teatro;
27) Storia dell'arte;
28) Letteratura brasiliana;
29) Storia contemporanea;
30) Storia economica;
31) Lingua e letteratura serbo-croata;
32) Lingua e letteratura polacca;
33) Lingua e letteratura slovena;
34) Lingua e letteratura ungherese;
35) Lingua e letteratura cecoslovacca;
36) Lingua e letteratura neogreca;
37) Lingua e letteratura bulgara;
38) Lingua e letteratura albanese;
39) Ebraico;
40) Storia della letteratura latina medioevale;
41) Filologia umanistica;
42) Storia della lingua italiana;
43) Biblioteconomia e bibliografia;
44) Lingue e letterature scandinave;
45) Storia della cultura tedesca;
46) Lingua e letteratura neerlandese;
47) Storia della cultura ispanica.
Lo studente, in luogo della seconda disciplina (triennale), può seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale, scelti fra quelli effettivamente impartiti nella facoltà.
Gli insegnamenti di "Lingua e letteratura latina";
"Una materia filosofica"; "Storia dell'arte"; "Didattica delle lingue moderne" devono essere necessariamente impartiti nella facoltà.
Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.
Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. La scelta degli insegnamenti complementari può essere effettuata fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, previa approvazione del consiglio di facoltà, tra le discipline di altre facoltà dell'ateneo.
Art. 47. - Gli esami della lingua e letteratura straniera quadriennale, consistono in quattro prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in tre prove scritte, non vincolanti nei confronti degli orali, ed in un test al termine del primo anno di corso.
Le prove scritte della lingua straniera, sono articolate come segue:
2° Anno:
un dettato, una traduzione dalla lingua in italiano ed una traduzione dall'italiano in lingua;
3° Anno:
un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione;
4° Anno:
una traduzione dall'italiano in lingua ed una composizione.
Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura straniera prescelta come quadriennale e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.
Art. 48. - L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 103. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-25;382#art-1