Art. 1
In vigore dal 23 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Associazione italiana della croce rossa gestisce l'ospedale "L. Parodi Delfino" di Colleferro (Roma);
Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 10 settembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "L. Parodi Delfino" di Colleferro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Associazione italiana della croce rossa deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "L. Parodi Delfino", con sede in Colleferro (Roma), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
A) Immobili:
Fabbricati, costruiti su un terreno di mq. 11.900, censiti in catasto alla partita 242, pag. 7, foglio 9, all'. A, mappali 132 (fabbricato principale) e 784 (fabbricato posteriore); non è ancora accatastata l'ala nuova costruita sul fianco nord.
B) Mobili:
Mobili e attrezzature come risultano dal registro inventario del materiale della Croce rossa italiana alla data del 10 agosto 1969.
I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla Croce rossa italiana, essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.
All'atto 6 del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, saranno determinate le attività e passività che passano al nuovo ente.
Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 110. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-20;136#art-1