Art. 1
In vigore dal 22 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 1 marzo 1969 - rettificato con decreto del 18 novembre 1970 - con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi" di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 21 marzo 1938;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi", con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;
due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 21 marzo 1938.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESIVE
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 102. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-20;132#art-1