Art. 1

In vigore dal 22 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 1 marzo 1969 - rettificato con decreto del 18 novembre 1970 - con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi" di Torino, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 21 marzo 1938; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Fondazione piemontese industriale ed operaia per la lotta contro la tubercolosi", con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino; due membri eletti dal consiglio comunale di Torino; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 21 marzo 1938. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESIVE Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 102. - CARUSO
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