Art. 1

In vigore dal 25 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Assessorato agricoltura e foreste - Servizi forestali - della Valle d'Aosta in data 14 aprile 1969 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente totalmente o parzialmente ventisette comuni della Regione autonoma della Valle d'Aosta esteso per ha. 84.916, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Val d'Aosta; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere in data 19 maggio 1970; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il territorio comprendente, totalmente o parzialmente, ventisette comuni della Regione autonoma della Valle d'Aosta, esteso per ha. 84.916, il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnato nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio della Val d'Aosta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1971 SARAGAT NATALI - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 79. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-14;727#art-1

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