Art. 1

In vigore dal 22 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 130, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico Il numero degli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri che possono essere destinati a prestare servizio all'estero non può superare un terzo dei posti complessivamente previsti dall'organico definitivo della carriera ausiliaria e dallo organico della carriera ausiliaria tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 42. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-11;1346#art-1

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