Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico
Art. 22
In vigore dal 25 set 1971
La commissione esaminatrice sarà così costituita:
1) il preside dell'istituto professionale di Stato: presidente;
2) il direttore della scuola per odontotecnici dell'istituto professionale di Venezia-Mestre: membro effettivo;
3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo;
4) un odontoiatra, nominato dall'ordine dei medici della provincia di Venezia in qualità di esperto: membro effettivo;
5) un odontotecnico nominato dall'ordine degli odontotecnici della provincia di Venezia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Venezia, in qualità di esperto: membro effettivo;
6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo.
Le indennità per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-22