Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 22

In vigore dal 25 set 1971
La commissione esaminatrice sarà così costituita: 1) il preside dell'istituto professionale di Stato: presidente; 2) il direttore della scuola per odontotecnici dell'istituto professionale di Venezia-Mestre: membro effettivo; 3) un rappresentante del Ministero della sanità: membro effettivo; 4) un odontoiatra, nominato dall'ordine dei medici della provincia di Venezia in qualità di esperto: membro effettivo; 5) un odontotecnico nominato dall'ordine degli odontotecnici della provincia di Venezia, e, in attesa della costituzione dell'ordine stesso, nominato dal medico provinciale di Venezia, in qualità di esperto: membro effettivo; 6) un insegnante per ciascuna materia culturale, tecnica, pratica compresa nell'esame finale: membro effettivo. Le indennità per i componenti la commissione esaminatrice saranno corrisposti nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli istituti professionali di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo