Art. 2

In vigore dal 21 mar 1971
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 265. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-04;23#art-2

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