Art. 2
In vigore dal 7 mag 1971
Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento è modificato come segue:
"Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 136. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1437#art-2