Art. 1
In vigore dal 11 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Le lettere b) e c) dell'art. 4 del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, numero 1411, sono sostituite dalle seguenti:
b) due membri designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;
c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE - VIGLIANESI - DONAT-CATTIN - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 113. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1471#art-1