Art. 1
In vigore dal 18 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pisa in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Spedali riuniti di S. Chiara" di Pisa, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Spedali riuniti di S. Chiara", con sede in Pisa, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Toscana;
un membro eletto dal consiglio comunale di Pisa;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1957, registro n. 8 Interno, foglio n. 343.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 238. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1376#art-1