Art. 3

In vigore dal 8 gen 1971
Gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1 luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purchè, con provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e non siano stati successivamente destinati, per inidoneità, a mansioni diverse, ai sensi dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso intero, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione del presente decreto, l'aliquota del 50% di cui al precedente comma comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica, da riassorbirsi con le successive vacanze. Il posto lasciato scoperto nella dotazione organica della categoria di provenienza potrà essere conferito soltanto dopo il riassorbimento del posto soprannumerario. Resta salvo il disposto dell', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1078#art-3

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