Sez. IV
Art. 121
Norme di inquadramento
In vigore dal 26 set 1971
Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall', secondo la corrispondenza appresso specificata:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Note all'articolo
- La L. 14 agosto 1971, n. 736 ha disposto (con l'art. 5) che i quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 121 per la tabella XXIV devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue: QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO TABELLA XXIV Portalettere superiore ed assimilate. Portalettere ed assimilate. Fattorino ed assimilate. QUALIFICHE DI PROVENIENZA (Allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27). TABELLA C Agente superiore. Agente di 1ª e 2ª classe. Agente di 3ª classe e fattorino.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-121