Art. 1
In vigore dal 18 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedono l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte, per la ripartizione fra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie 19 posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per la apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967 e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, tra le varie facoltà universitarie, 102 posti e 9 posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla citata legge n. 62;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell' della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione dei posti di professore di ruolo riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti tra le facoltà e scuole di cui appresso, sette posti di professore universitario di ruolo per il raddoppiamento delle seguenti cattedre, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62:
Numero
dei posti UNIVERSITA DI FIRENZE
Facolta di magistero:
per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia........ 1
UNIVERSITA DI PADOVA
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di anatomia e isto-
logia patologica........................................... 1
UNIVERSITA DI PALERMO
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di patologia specie-
le chirurgica e propedeutica clinica....................... 1
UNIVERSITA DI NAPOLI
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di patologia genera-
le......................................................... 1
UNIVERSITA DI PAVIA
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale.. 1
UNIVERSITA DI ROMA
Facolta di magistero:
per il raddoppiamento della cattedra di lingua e lettera-
tura italiana.............................................. 1
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di terapia medica
sistematica................................................ 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-23;1458#art-1