Art. 2

In vigore dal 1 apr 1971
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 31. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1405#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo