Art. 1

In vigore dal 14 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il "Centro traumatologico ortopedico" di Napoli; Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 11 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico" dell'I.N.A.I.L. di Napoli è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Centro traumatologico ortopedico", con sede in Napoli, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: situati nel comune di Napoli, quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio n. 20, n. 81/ parte, 139, 140, per un valore approssimativo di L. 2.400.000.000; Mobili, attrezzature e arredi: indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 17 ottobre 1969 ed il 10 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 490.706.340. Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione Centralizzata dell'I.N.A.I.L.; I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica. All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente. Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 219. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1353#art-1

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