Art. 1

In vigore dal 14 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti", con sede nel comune di Grosseto; Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 25 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti" di Grosseto, è stato classificato ospedale provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una, distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere; Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti", con sede in Grosseto, di cui alle premesse è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: a) Immobili: Complesso immobiliare sito nel comune di Grosseto, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritta con segno marcato), comprensivo di terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti: nuovo catasto terreni, foglio n. 87, particelle 34/parte, 101/parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.891.000.000; b) Mobili: Mobili e attrezzature come risultano dalla "Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Grosseto". Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S. I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto. All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente. Il medico provinciale di Grosseto, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 221. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1350#art-1

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