Art. 1

In vigore dal 15 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di L. 589.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 1053. - Assegni e indennita agli addetti ai Gabinetti, ecc........................L. 30.000.000 Cap. n. 2125. - Spese per indagini, rilevazioni e studi, ecc............................. " 25.000.000 Cap. n. 2345. - Spese per studi, in- dagini e rilevazioni.................................. " 75.000.000 Cap. n. 2503. - Compensi speciali, ecc..............." 5.000.000 Ministero dei trasporti e dell'avia- zione civile: Cap. n. 1063. - Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc........................... L. 4.800.000 Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Cap. n. 1103. - Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc............................. L. 5.500.000 Cap. n. 1724. - Fitto di locali..................... " 30.000.000 Cap. n. 1823. - Compensi speciali, ecc............ " 100.000.000 Cap. n. 1844. - Fitto di locali..................... " 5.000.000 Ministero dell'industria, del commer- cio e dell'artigianato: Cap. n. 1103. - Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc............................. L. 9.000.000 Ministero della sanità: Cap. n. 1141. - Acquisto, ecc. di materiale profilattico, ecc........................... L. 300.000.000 ----------- L. 589.300.000 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 81. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-16;1062#art-1

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