Art. 1
In vigore dal 15 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di L. 589.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 1053. - Assegni e indennita
agli addetti ai Gabinetti, ecc........................L. 30.000.000 Cap. n. 2125. - Spese per indagini,
rilevazioni e studi, ecc............................. " 25.000.000 Cap. n. 2345. - Spese per studi, in-
dagini e rilevazioni.................................. " 75.000.000 Cap. n. 2503. - Compensi speciali, ecc..............." 5.000.000
Ministero dei trasporti e dell'avia-
zione civile:
Cap. n. 1063. - Assegni, ecc. agli
addetti al Gabinetto, ecc........................... L. 4.800.000
Ministero dell'agricoltura e delle
foreste:
Cap. n. 1103. - Assegni, ecc. agli
addetti al Gabinetto, ecc............................. L. 5.500.000 Cap. n. 1724. - Fitto di locali..................... " 30.000.000 Cap. n. 1823. - Compensi speciali, ecc............ " 100.000.000 Cap. n. 1844. - Fitto di locali..................... " 5.000.000
Ministero dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato:
Cap. n. 1103. - Assegni, ecc. agli
addetti al Gabinetto, ecc............................. L. 9.000.000
Ministero della sanità:
Cap. n. 1141. - Acquisto, ecc. di
materiale profilattico, ecc........................... L. 300.000.000
----------- L. 589.300.000
-----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 81. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-16;1062#art-1