Art. 1

In vigore dal 24 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 34 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Udito il parere delle organizzazioni sindacali e delle associazioni femminili a carattere nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Articolo unico I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, accreditati figurativamente nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di questa previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 139. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-15;1288#art-1

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