Art. 1

In vigore dal 3 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È istituita in Roma una rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) con rango di ambasciata. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 162. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-14;1311#art-1

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