Art. 1
In vigore dal 28 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 21 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali civili riuniti", di Venezia, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e, 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 dicembre 1881, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'Ospedale denominato "Ospedali civili riuniti", con sede in Venezia, di cui alle premesse, che comprende l'ospedale generale Santissimi Giovanni e Paolo, l'ospedale pediatrico "Umberto I", l'Ospedale infettivi all'Isola delle Grazie e l'Istituto elioterapico di Pellestrina, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;
un membro eletto dal consiglio comunale di Venezia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 11 dicembre 1881, modificato con i regi decreti 8 gennaio 1911, 19 marzo 1911 e 19 gennaio 1931.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 197. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-12;1448#art-1