Art. 1

In vigore dal 31 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto 9 gennaio 1969, n. 37, con il quale gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, sono stati dichiarati ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 18 settembre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, sono stati classificati ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale; Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 9 gennaio 1969, n. 37, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, n. 37, con il quale gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, sono stati dichiarati ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania; un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 26. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-12;1402#art-1

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