Art. 1
In vigore dal 19 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Imperia in data 27 novembre 1970, con il quale si attesta che l'infermeria di Bordighera non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 agosto 1912, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria, con sede in Bordighera (Imperia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Imperia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Bordighera;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto, dell'ente approvato con regio decreto 9 agosto 1912, modificato con regio decreto 25 ottobre 1938.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 5. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1502#art-1