Art. 2

In vigore dal 7 mag 1971
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) cinque posti di professore, prelevati sul contingente di cui all', secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970-71); b) venti posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1436#art-2

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