Art. 1
In vigore dal 9 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788 e 7 novembre 1970, n. 986, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque, uno, dieci, uno e quattro posti di assistente ordinario, già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;
Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati col citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, un altro posto non risulta coperto perché il relativo concorso è andato deserto;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è recuperato dal contingente riservato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1201#art-1