Art. 2
In vigore dal 23 gen 1971
È istituita un'Ambasciata in Pechino (Repubblica popolare cinese).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-30;1085#art-2