Art. 1

In vigore dal 3 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il consolato generale di 1ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-28;1309#art-1

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