Art. 1
In vigore dal 22 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La rappresentanza diplomatica permanente presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo è elevata al rango di ambasciata.
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 dicembre 1970.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 100. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-27;1426#art-1