Art. 1

In vigore dal 22 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico La rappresentanza diplomatica permanente presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo è elevata al rango di ambasciata. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 dicembre 1970. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 100. - CARUSO
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