Capo V
Art. 43
AbrogatoContributo da corrispondere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-43