Art. 1

In vigore dal 15 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1970-1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 25. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;1453#art-1

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