Art. 1

In vigore dal 18 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 1 ottobre 1969, n. 834, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali", con sede in Bologna, che comprende l'ospedale maggiore "Carlo Alberto Pizzardi" e l'ospedale policlinico "Sant'orsola", di Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Bologna, in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore "Carlo Alberto Pizzardi" e l'ospedale policlinico "Sant'Orsola" dipendenti dagli "Ospedali" di Bologna, sono stati classificati, nel loro complesso, ospedale generale regionale, a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132; Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le competenze a designare i sei membri di spettanza regionale; Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto 1 ottobre 1969, n. 834, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali", con sede in Bologna, che comprende l'ospedale maggiore "Carlo Alberto Pizzardi" e l'ospedale policlinico "Sant'Orsola" di Bologna, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna; un membro eletto dal consiglio comunale di Bologna; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 208". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 235. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-20;1374#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo