Art. 1
In vigore dal 17 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1969, n. 1300, con il quale l'ente denominato "Ospedali riuniti" comprendente gli ospedali "Cardarelli" di Napoli, degli "Incurabili" di Napoli, "Loreto Nuovo" di Napoli, "Loreto Crispi" di Napoli, "Pace e Gesù Maria" di Napoli, "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli, in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo "Ospedali riuniti" di Napoli, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Campania, a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto 18 dicembre 1969, n. 1300, con il quale l'ente denominato "Ospedali riuniti" comprendente gli ospedali "Cardarelli" di Napoli, degli "Incurabili", di Napoli, "Loreto Nuovo" di Napoli, "Loreto Crispi" di Napoli, "Pace e Gesù Maria" di Napoli, "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;
un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1941, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 394.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 224. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-20;1367#art-1