Art. 1

In vigore dal 17 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1969, n. 1244, con il quale l'ospedale denominato "Antonino Di Summa", con sede in Brindisi, è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 10 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Antonino Di Summa", di Brindisi, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132; Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Puglia a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale; Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto 12 dicembre 1969, n. 1244, con il quale l'ospedale denominato "Antonino Di Summa", con sede in Brindisi, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale della Puglia; un membro eletto dal consiglio comunale di Brindisi; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 247, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Interno, foglio n. 399". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 227. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-20;1364#art-1

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