Art. 1
In vigore dal 11 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione n. 22 dell'11 marzo 1968, con la quale il consiglio comunale di Chies d'Alpago (Belluno) ha chiesto che alle due frazioni di Montanes e Pedol sia attribuita la nuova ed unica denominazione di "S. Martino d'Alpago", nella considerazione che le frazioni stesse costituiscono ora un solo agglomerato;
Vista la deliberazione n. 20/536 del 27 luglio 1968, con la quale il consiglio provinciale di Belluno ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;
Considerate le ragioni addotte a sostegno della richiesta ed illustrate nella deliberazione del comune;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Le denominazioni delle frazioni Montanes e Pedol del comune di Chies d'Alpago, in provincia di Belluno, sono mutate nell'unica denominazione di "S. Martino d'Alpago".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1970
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 59. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-17;1213#art-1