Art. 1
In vigore dal 4 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È istituita un'ambasciata a Bangui (Repubblica centro africana).
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 119. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-12;1433#art-1