Art. 1

In vigore dal 4 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È istituita un'ambasciata in Kathmandu (Nepal). Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 117. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-12;1432#art-1

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