Art. 1
In vigore dal 17 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1969, numero 675, con il quale l'ospedale denominato "Istituto ortopedico toscano" di Firenze, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1969, n. 1245, con il quale veniva modificato il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675;
Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità ed il comitato regionale di programmazione ospedaliera, l'ospedale denominato "Istituto ortopedico toscano" di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Toscana a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, con il quale l'ospedale denominato "Istituto ortopedico toscano", con sede in Firenze, è stato dichiarato ente ospedaliero è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Toscana;
un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 61".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 223. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-11;1362#art-1