Art. 1

In vigore dal 18 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1969, n. 1140, con il quale l'ospedale denominato "Istituti ospedalieri", con sede in Modena, è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 31 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituti ospedalieri" di Modena, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132; Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale; Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto 13 ottobre 1969, n. 1140, con il quale l'ospedale denominato "Istituti ospedalieri", con sede in Modena, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna; un membro eletto dal consiglio comunale di Modena; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 990". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 234. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;1373#art-1

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