Art. 1

In vigore dal 18 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale denominato "Arcispedale S. Anna", con sede in Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1970, n. 213, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto; Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 13 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Arcispedale S. Anna" di Ferrara, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132; Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Emilia-Romagna a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale; Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1365, con il quale l'ospedale denominato "Arcispedale S. Anna", con sede in Ferrara, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna; un membro eletto dal consiglio comunale di Ferrara; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 3 aprile 1930, n. 551, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1949". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 232. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;1372#art-1

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