Art. 1
In vigore dal 17 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1242, con il quale l'ospedale dei bambini "Gaspare Salesi", con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 1° ottobre 1969, n. 1172, con il quale veniva modificato il secondo comma del precedente decreto;
Visto il decreto del medico provinciale di Ancona, in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei bambini "Gaspare Salesi" di Ancona, è stato classificato ospedale specializzato regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'art. 56, ultimo comma, della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità, di attribuire alla regione Marche a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto 18 ottobre 1968, n. 1242, con il quale l'ospedale dei bambini "Gaspare Salesi" di Ancona è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale delle Marche;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;
due membri, in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 15 Interno, foglio n. 198".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 226. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;1359#art-1