Art. 1
In vigore dal 17 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, n. 582, con il quale l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini", di Ariccia (Roma), è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Roma, in data 30 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini" di Ariccia, è stato classificato ospedale specializzato regionale, a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Lazio a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, n. 582, con il quale l'ospedale denominato istituto ortopedico pediatrico "Luigi Spolverini" di Ariccia, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Lazio;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ariccia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 385".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 228. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;1358#art-1