Art. 1

In vigore dal 14 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1970, n. 234, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali civili" con sede in Genova, è stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 2 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali civili" di Genova, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132; Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Liguria a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale; Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto 7 febbraio 1970, n. 234, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali civili" di Genova, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale della Liguria; un membro eletto dal consiglio comunale di Genova; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 39 Interno, foglio n. 54". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 217. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;1349#art-1

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