Art. 1

In vigore dal 2 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 1 in data 26 febbraio 1960 e n. 25 in data 19 luglio 1960, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di San Vito di Fagagna e di Fagagna, in provincia di Udine, hanno concordemente riconosciuto l'esigenza di chiedere che il confine fra i due comuni sia rettificato in conformità delle planimetrie, vistate dall'ufficio del genio civile, allegate alle deliberazioni stesse; Considerato che la variazione territoriale è giustificata da comprovate esigenze locali, riconosciute da entrambe le amministrazioni interessate; Vista la deliberazione n. 57 del 21 aprile 1968, con la quale il consiglio provinciale di Udine ha espresso al riguardo il suo parere favorevole; Visto l'art. 7 del decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834, nonché gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 giugno 1970; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La delimitazione territoriale fra i comuni di San Vito di Fagagna e di Fagagna è rettificata conformemente alle piante planimetriche e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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