Art. 1
In vigore dal 20 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 9 ottobre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Meldola è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1956;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Meldola (Forli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Meldola;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1956, registro n. 24 Interno, foglio n. 322.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 136. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-03;1269#art-1