Art. 1

In vigore dal 6 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione, ordinato in cinque indirizzi: a) politico-amministrativo; b) storico-internazionale; c) economico-sociale; d) storico-sociale; e) storico-economico. Art. 17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche (biennio di specializzazione) sono aggiunti i seguenti: Diritto regionale; Economia dei Paesi in via di sviluppo; Matematica per le scienze sociali; Storia dei movimenti sindacali; Storia dell'Asia orientale; Economia dei trasporti; Storia dei trattati e politica internazionale; Contabilità dello Stato e degli enti pubblici; Storia dell'America; Scienza dell'opinione pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 36. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1409#art-1

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