Art. 1

In vigore dal 13 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874; Visto il verbale dell'adunanza del 6 ottobre 1970, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Roma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di geografia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola; Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di magistero dell'Università di Roma; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Roma, è assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola, anziché per il raddoppiamento della cattedra di geografia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 216. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1340#art-1

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