Art. 1

In vigore dal 19 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 57, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in fisica è modificato nel senso che gli ultimi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: L'esame di laurea consiste: a) nella compilazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea; b) nella esposizione e discussione di una memoria della letteratura scientifica a scelta del candidato; ma su di un argomento differente da quello del tema di cui al punto a) precedente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica; indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 130. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1256#art-1

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