Art. 1

In vigore dal 18 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 286 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali). Scuola per tecnici testisti (Scuola diretta a fini speciali) Art. 287. - Presso l'istituto di psicologia è istituita una scuola per tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali) che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica a coloro che affiancheranno, in veste di tecnici, gli psicologi. Art. 288. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Psicologia generale; Psicometria con esercitazioni I; Statistica; Psicofisiologia del sistema nervoso. 2° Anno: Psicometria con esercitazioni II; Psicologia sociale e sociologia; Psicologia dello sviluppo e psicopedagogia; Psicopatologia. Art. 289. - La scuola ha la durata di due anni e ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. Art. 290. - Alla scuola possono iscriversi persone di età non inferiore a 18 anni, con licenza di scuola media superiore o con l'ammissione all'ultimo anno di, liceo classico o scientifico. Art. 291. - È facoltà del direttore di ammettere direttamente alla frequenza del secondo anno le persone che saranno ritenute idonee sulla base di esami e di titoli, che attestano una preparazione nel campo specifico. Art. 292. - Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Il consiglio del corso si compone dei docenti che vi tengano gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 293. - La domanda di ammissione alla scuola è diretta al direttore della scuola, il quale sottopone ogni aspirante ad esame di selezione ed a colloquio per accertare l'attitudine a seguire gli insegnamenti del corso. Art. 294. - Il numero massimo di allievi che possono essere accolti annualmente dalla scuola è di venticinque per anno. Art. 295. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio le lezioni teoriche nell'istituto di psicologia e le esercitazioni pratiche, che si svolgeranno sia nell'istituto stesso che in altre istituzioni che saranno di volta in volta indicate. Art. 296. - Alla fine del primo anno gli allievi devono superare, per essere ammessi al secondo, prove di esame sugli insegnamenti teorici e pratici impartiti. Al termine del secondo anno per il conseguimento del diploma gli allievi devono sostenere un esame comprendente: a) una prova scritta; b) una prova orale sulle materie dell'intero corso; c) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. Art. 297. - La commissione d'esame e di diploma è formata da tre membri scelti fra i docenti e nominati dal preside su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 298. - Le tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare vengono così fissate: 1° Anno: Tassa di iscrizione.................. L. 20.000 Contributi....................... L. 40.000 Soprattassa esame.................... L. 7.000 2° Anno: Tassa di iscrizione.................. L. 20.000 Contributi....................... L. 40.000 Soprattassa esame.................... L. 7.000 Soprattassa di diploma................. L. 3.000 Norma transitoria Art. 299. - Alla data dell'entrata in vigore del presente statuto gli allievi dei precedenti corsi di cultura per tecnici testisti tenuti presso l'istituto di psicologia di questa università che abbiano sostenuto tutti gli esami e che siano in possesso del regolare attestato di frequenza e profitto, potranno ottenere il corrispondente diploma di tecnico testista, previo colloquio integrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 122. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1245#art-1

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