Art. 1

In vigore dal 11 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, tra l'altro, ha espresso parere contrario al cambio di denominazione dell'insegnamento complementare di clinica delle malattie tropicali e subtropicali nel corso di laurea in medicina; Considerato, però, che l'insegnamento con tale denominazione risulta già inserito negli statuti delle Università di Roma e di Modena; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Storia degli Stati Uniti d'America; Storia della Russia; Storia dei paesi latino-americani; Storia della filosofia antica. Art. 36. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Storia degli Stati Uniti d'America; Storia della Russia; Storia dei paesi latino-americani; Storia della filosofia antica. Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Storia degli Stati Uniti d'America; Storia della Russia; Storia dei paesi latino-americani; Storia della filosofia antica. Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilanza nelle scuole elementari sono aggiunti i seguenti: Lingua russa; Lingua rumena; Lingua neerlandese. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Biologia molecolare; Chirurgia toracica; Clinica delle malattie infettive e tropicali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971 Atti del Governo registro n. 240 foglio in 60 - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1210#art-1

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