Art. 5

In vigore dal 29 giu 1971
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 65. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1465#art-5

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